Super ecobonus 110%​

Che cos'è

È una agevolazione prevista dal D.L. 34/2020, il cosiddetto “Decreto Rilancio”, messo in atto per rilanciare l‘economia dopo la crisi COVID-19, che punta a rendere più efficienti e sicure le nostre abitazioni,  elevando al 110% l’aliquota di detrazione fiscale delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi di efficientamento energetico in aggiunta alle detrazioni previste per gli inteventi di recupero del patrimonio edilizio già in vigore (bonus ristrutturazione e bonus facciate)in quanto introduce nuovi incentivi attraverso l’esecuzione di interventi definiti “trainanti” (gia agevolati dalle precedenti versioni ecobonus) nel rispetto dei limiti dei massimali per tipologia di unità immobiliare.

Beneficiari

Associazioni sportive e dilettantistiche

Condomini

Cooperative di abitazione

Enti terzo settore

Istituto autonomo case popolari

Persone fisiche

Requisiti

Asseverazione tecnica

rispondenza ai requisiti asseverata da tecnico abilitato

Edificio riscaldato

preesistenza dell’impianto di riscaldamento dell’immobile

Rispetto normativa

verifica e rispetto della normativa di settore

Salto classe energetica

miglioramento di almeno due classi energetiche

Tipologia edificio

condomini e singoli edifici
(prime e seconde case)

Interventi trainanti

ISOLAMENTO TERMICO DEGLI INVOLUCRI EDILIZI

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto si applicano i valori delle trasmittanze riportati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTE SULLE PARTI COMUNI

Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%
  •  collettori solari.

esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è ammesso al Superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI O SULLE UNITÀ IMMOBILIARI DI EDIFICI PLURIFAMILIARI

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.

Interventi trainati

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n. 63/2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, nonché rispettare le condizioni indicate nel paragrafo 6.

Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio[9] o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:

  • Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati  contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi  trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
  •  impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus
  • cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche)[10]. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione (di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011) e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014.

In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.

 

INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013

Durata e detrazioni SUPERECOBONUS

Possibilità di accedete alla detrazione Irpef e Ires, pari al 110%, delle spese sostenute incluse le spese tecniche di progetto e le asseverazioni, per una durata di 5 anni. Le modalità di spesa previste sono:

DETRAZIONE FISCALE DIRETTA è la modalità “classica” per beneficiare della detrazione fiscale, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, e va a ridurre l’imposta dovuta. Per utilizzare tale opzione, i lavori devono essere pagati interamente

SCONTO IN FATTURA il cliente può ottenere dall’impresa lo sconto immediato del pagamento dei lavori per l’importo corrispondente al beneficio fiscale maturato

CESSIONE DEL CREDITO a seguito del pagamento per intero della cifra relativa ai lavori rientranti fra quelli previsti dagli interventi incentivanti, invece di usufruire della detrazione nei successivi 5 anni, il cliente può cedere il beneficio fiscale maturato ad un terzo soggetto mediante il nostro servizio di assistenza e consulenza

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